Accordo›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 28 gen 2009
1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto
equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-10