AccordoTitolo III

Art. 10

In vigore dal 28 gen 2009
1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-10

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