AccordoTitolo II

Art. 4

In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti avviano un regolare e costante dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan, sostenere i mutamenti politici e socioeconomici in corso nel paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzerà i vincoli della Repubblica di Tagikistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche; - condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione; - impegnerà le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonché a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: - l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; - la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo