ProtocolloTitolo XI

Art. 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

In vigore dal 28 gen 2009
Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. 4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-p-6

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