Accordo
Art. 6
Produzioni multilaterali
In vigore dal 11 apr 2008
Produzioni multilaterali
Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Argentina ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o l'Argentina sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di approvazione congiunta, caso per caso, da entrambe le Parti nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci per cento del costo.
Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, il contributo finanziario di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque per cento del costo totale del film.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-6