Accordo
Art. 7
Negativi dei film e lingue
In vigore dal 11 apr 2008
Negativi dei film e lingue
Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo.
Ciascun produttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.
Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovrà essere realizzata in Argentina.
Storico versioni
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