Accordo

Art. 7

Negativi dei film e lingue

In vigore dal 11 apr 2008
Negativi dei film e lingue Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo. Ciascun produttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovrà essere realizzata in Argentina.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-7

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Negativi dei film e lingue (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo