Accordo
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2008
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
PREAMBOLO
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, di seguito denominati le "Parti";
CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
CONSIDERATO che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Argentina;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
- per "coproduzione cinematografica" s'intende un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore Argentino, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;
- per "coproduttore Italiano" s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;
- per "coproduttore Argentino" s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Argentina;
- le "autorità competenti", responsabili dell'applicazione dell'Accordo, sono:
* per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema;
* per la Repubblica Argentina: l'Istituto Nazionale del Cinema e Arti Audiovisive (INCAA).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-1