Accordo
Art. 5
Apporti dei produttori
In vigore dal 11 apr 2008
Apporti dei produttori
La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi può variare per ogni film dal dieci al novanta per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, propOrzionale alla partecipazione finanziaria.
Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma.
Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque per cento del costo totale del film.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-5