Accordo
Art. 8
Importazione temporanea
In vigore dal 11 apr 2008
Importazione temporanea
Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformità alta legislazione nazionale e, per quanto riguarda l'Italia, alla legislazione comunitaria vigente, permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-8