Accordo

Art. 4

Riprese

In vigore dal 11 apr 2008
Riprese I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'. Le riprese, in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti e il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione del film, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica Argentina, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi. Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-4

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Riprese (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo