Accordo
Art. 2
Film Nazionali
In vigore dal 11 apr 2008
Film Nazionali
Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti.
Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti per i propri film nazionali. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore Argentino avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Argentina.
La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, dopo la consultazione tra le stesse Autorità competenti di entrambe le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-2