Accordo

Art. 8

Negativi e lingue

In vigore dal 1 set 2007
Negativi e lingue Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto dì utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in turco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo