Accordo
Art. 6
Apporti dei produttori
In vigore dal 1 set 2007
Apporti dei produttori
La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti all'ottanta per cento. L'apporto dei coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 dei presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria e/o con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci per cento dei costo totale del film.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-6