Accordo
Art. 7
Produzioni multilaterali
In vigore dal 1 set 2007
Produzioni multilaterali
Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Turchia ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o la Turchia sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al 10 per cento del costo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-7