Accordo

Art. 12

Contratti tra i coproduttori

In vigore dal 1 set 2007
Contratti tra i coproduttori I contratti tra co-produttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione. Le spese per la realizzazione di una coproduzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro dei presente Accordo qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano.
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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-12

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