Accordo
Art. 14
Esportazione dei film
In vigore dal 1 set 2007
Esportazione dei film
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.
Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.
In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-14