Accordo

Art. 14

Esportazione dei film

In vigore dal 1 set 2007
Esportazione dei film Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria. Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento. In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo