Accordo

Art. 11

Ripartizione dei mercati

In vigore dal 1 set 2007
Ripartizione dei mercati Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall' dei presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione dei presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-11

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Ripartizione dei mercati (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo