Accordo

Art. 19

Importazione

In vigore dal 1 set 2007
Importazione Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video turche nella Repubblica italiana o produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica di Turchia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea; Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-19

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Importazione (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo