Accordo
Art. 19
Importazione
In vigore dal 1 set 2007
Importazione
Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video turche nella Repubblica italiana o produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica di Turchia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea;
Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-19