Accordo
Art. 22
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 1 set 2007
Risoluzione delle controversie
Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in Italiano, in Turco e in Inglese.
FATTO ad Ankara, il 30 marzo 2006 nelle lingue italiana, turca ed inglese, tutti i testi autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI TURCHIA
Carlo Marsili Aysenur Alpaslan
Ambasciatore Straordinario Ambasciatore
e Plenipotenziario Direttore Generale per la
della Repubblica d'Italia Promozione all'Estero e
nella Repubblica di Turchia gli Affari Culturali del
Ministero degli Affari Esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-22