Art. 3

Copertura finanziaria.

In vigore dal 1 set 2007
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-rd-3

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