Accordo
Art. 21
Modifiche
In vigore dal 1 set 2007
Modifiche
Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entrerà in vigore con le procedure all'uopo previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-21