Accordo
Art. 4
Coproduzione
In vigore dal 1 set 2007
Coproduzione
Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-4