Accordo
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 set 2007
Allegati
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TURCA
PREAMBOLO
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito denominati le "Parti";
CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che. per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Turchia;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di 'produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-1