Accordo
Art. 5
Riprese
In vigore dal 1 set 2007
Riprese
Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Turchia, o cittadini di Stato membro dell'Unione Europea.
La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.
Il personale tecnico e artistico straniero che lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Turchia può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come residente permanente in Italia o in Turchia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;138#art-a-5