Accordo
Art. 19
In vigore dal 11 gen 2006
La cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformità al presente Accordo, potrà assumere, sulla base di reciprocità e di mutuo consenso, le seguenti forme:
- scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici;
- scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori, di altro personale scientifico e tecnologico nonché di studenti di livello superiore;
- organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici;
- ricerche congiunte su temi dì comune interesse;
- corsi di addestramento e formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-19