Accordo
Art. 17
In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-17