Accordo
Art. 18
In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore dello sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai settori riguardanti la medicina, l'organizzazione sanitaria e ospedaliera, l'agronomia, l'agricoltura e le scienze dell'alimentazione, l'ambiente, l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica, la conservazione ed il restauro dei monumenti, le scienze economiche e commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-18