Accordo

Art. 14

In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-14

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