Accordo
Art. 10
In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-10