Accordo
Art. 6
In vigore dal 11 gen 2006
Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore, nonché nelle istituzioni scolastiche locali, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-6