Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 11 gen 2006
Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore, nonché nelle istituzioni scolastiche locali, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-6