Accordo
Art. 5
In vigore dal 11 gen 2006
Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, tra le quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali.
Tali istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-5