Accordo
Art. 8
In vigore dal 11 gen 2006
Ognuna delle due Parti considererà la possibilità di offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi e frequentare corsi a livello universitario e postuniversitario in settori culturali e
scientifici di interesse reciproco
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-8