Art. 8
Accordo

Art. 8

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In vigore dal 11 gen 2006
Ognuna delle due Parti considererà la possibilità di offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi e frequentare corsi a livello universitario e postuniversitario in settori culturali e scientifici di interesse reciproco
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-8