Accordo

Art. 4

In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-4

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