Accordo

Art. 16

In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Esse favoriranno altresì l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni sportive e socio-culturali giovanili nonché di seminari e conferenze, con la partecipazione di personalità del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo