Art. 16
Accordo

Art. 16

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In vigore dal 11 gen 2006
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Esse favoriranno altresì l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni sportive e socio-culturali giovanili nonché di seminari e conferenze, con la partecipazione di personalità del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-16