Accordo

Art. 23

In vigore dal 11 gen 2006
Il presente Accordo avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Beirut il 22 novembre 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo francese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA LIBANESE Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-23

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