Art. 19
Accordo

Art. 19

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In vigore dal 11 gen 2006
La cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformità al presente Accordo, potrà assumere, sulla base di reciprocità e di mutuo consenso, le seguenti forme: - scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici; - scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori, di altro personale scientifico e tecnologico nonché di studenti di livello superiore; - organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici; - ricerche congiunte su temi dì comune interesse; - corsi di addestramento e formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287#art-a-19