AccordoSez. IV

Art. 25

In vigore dal 10 gen 2006
. Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di misurazione errati, nonché sulle annotazioni errate nella documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di campagna. Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilirà anche la veste formale. La Commissione dovrà procedere all'aggiornamento, nei modi che riterrà più opportuni, delle integrazioni, modifiche e rettifiche di cui al precedente comma e dei provvedimenti di cui al precedente comma lettera " 1 ". Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di campagna, nonché per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui all', comma e.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo