Accordo›Sez. IV
Art. 25
25 / 35In vigore dal 10 gen 2006
.
Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di misurazione errati, nonché sulle annotazioni errate nella documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di campagna.
Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilirà anche la veste formale.
La Commissione dovrà procedere all'aggiornamento, nei modi che riterrà più opportuni, delle integrazioni, modifiche e rettifiche di cui al precedente comma e dei provvedimenti di cui al precedente comma lettera " 1 ".
Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di campagna, nonché per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui all', comma e.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-25