AccordoSez. IV

Art. 20

In vigore dal 10 gen 2006
. La Commissione si riunirà in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al confine, quando lo deciderà essa stessa o su richiesta di una delle due delegazioni. Laddove non si stabilisca altrimenti la Commissione si riunirà in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno dei due Stati contraenti. Ciascuna sessione verrà presieduta dal Capo Delegazione dello Stato contraente sul cui territorio nazionale essa ha luogo. I sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi delle due delegazioni. Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il tedesco. Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovrà essere redatto un verbale in due originali, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, che dovranno essere firmati dai Capi delle due Delegazioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo