Accordo›Sez. III
Art. 15
In vigore dal 10 gen 2006
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Ciascuno Stato contraente è tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima di un metro di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio circolare di un metro di raggio attorno a ciascun termine posto in prossimità di detta linea (materializzazione indiretta). La disposizione vale anche per tutte le altre piante che ostacolano la visibilità dei termini del confine.
In presenza di boschi posti a protezione di slavine o valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma.
I proprietari e gli usufruttuari dei terreni adiacenti al confine di Stato e le altre persone menzionate nell' comma sono tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilità delle superfici indicate nel precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-15