AccordoSez. IV

Art. 24

In vigore dal 10 gen 2006
. La Commissione non ha facoltà di modificare l'andamento del confine di Stato. In caso di necessità essa può, tuttavia, presentare agli organi competenti di ciascuno Stato contraente proposte di modifiche del confine. Eventuali inesattezze riscontrate dalla Commissione nella documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sarà possibile giungere ad un chiarimento dovrà essere tenuto conto di accertamenti sul terreno.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-24

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