Accordo›Sez. V
Art. 26
In vigore dal 10 gen 2006
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Le persone di cui agli , previa comunicazione, completa di tutti i dati disponibili, alle Autorità doganali e di polizia territorialmente competenti, hanno facoltà di attraversare il confine di Stato con materiali, automezzi e apparecchiature (, comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente finché l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti dal presente Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse debbono qualificarsi tramite un documento idoneo per l'attraversamento del confine. Nell'eventualità che appartenenti all'Amministrazione dei rispettivi Stati contraenti non siano in possesso di tale documento, sarà sufficiente la tessera di servizio, munita di fotografia. In caso d'urgenza, un documento di identificazione sarà considerato sufficiente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-26