Accordo›Sez. II
Art. 6
In vigore dal 10 gen 2006
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Ciascuno Stato contraente metterà a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'.
Salvo quanto disposto al successivo comma del presente articolo ed agli , materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti:
a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B;
b) Repubblica d'Austria: nel settore C.
Si potrà, di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma, quando ciò fosse suggerito da criteri di economia o di opportunità. In tale eventualità sarà cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-6