AccordoSez. II

Art. 6

In vigore dal 10 gen 2006
. Ciascuno Stato contraente metterà a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'. Salvo quanto disposto al successivo comma del presente articolo ed agli , materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.) saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti: a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B; b) Repubblica d'Austria: nel settore C. Si potrà, di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma, quando ciò fosse suggerito da criteri di economia o di opportunità. In tale eventualità sarà cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo