Accordo›Sez. II
Art. 9
In vigore dal 10 gen 2006
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Le persone indicate ai comma e dell', non possono, nell'esercizio delle attività previste dal presente accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato.
Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri organismi statali ove è previsto l'uso dell'uniforme, potranno indossare, attività durante, la loro uniforme.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-9