Accordo›Sez. II
Art. 8
In vigore dal 10 gen 2006
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Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attività di manutenzione, misura e materializzazione, le spese conseguenti saranno sostenute dal committente dei suddetti lavori.
In tal caso il diritto al rimborso spese spetta, in modo indivisibile, ad entrambi gli Stati contraenti Questi, di comune accordo, e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di altre circostanze essenziali per l'affermazione del loro diritto, decideranno quale di essi dovrà chiedere il rimborso ed eventualmente adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme versate saranno ripartite tra gli Stati contraenti in proporzione alle spese sostenute.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-8