Accordo›Sez. II
Art. 7
In vigore dal 10 gen 2006
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1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilità civile di chi ha causato il danno o di terzi. Tuttavia se sussiste responsabilità civile dell'autore del danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-7