Accordo›Sez. II
Art. 5
In vigore dal 10 gen 2006
.
Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno.
Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di:
a) controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta;
b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati;
c) assicurare la leggibilità della scritta di ciascun termine;
d) riparare o sostituire termini danneggiati;
e) mettere in sito termini dove mancano;
f) materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro;
g) trasformare la materializzazione diretta del confine in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno;
h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti;
i) materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti ferroviari nonché, se necessario, nelle miniere ed altri impianti;
1) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;283#art-a-5