Accordo

Art. 9

Istituzioni scolastiche

In vigore dal 23 dic 2005
(Istituzioni scolastiche) Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258#art-a-9

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Istituzioni scolastiche (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo